Art. 3.
(Finanziamento).

      1. Per il funzionamento del Museo è iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, a decorrere dall'anno 2006, un contributo annuo di 125.000 euro, da incrementare ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al tasso di inflazione.
      2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Museo può disporre di ulteriori contributi straordinari del Ministero per i beni e le attività culturali per specifiche esigenze, debitamente motivate e documentate.
      4. Ulteriori fondi di finanziamento del Museo possono essere:

          a) i contributi e le donazioni da parte di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici e privati, di enti locali, di fondazioni, di associazioni e di soggetti privati;

          b) le entrate derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 2.